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09 Apr 2019

AICS, AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. AUTONOMIA NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE

Avendo letto di tutto in questi giorni sull’AICS, penso che un ripasso della legislazione vigente possa essere utile a tutti gli addetti ai lavori. L’Agenzia ha piena autonomia: nei limiti stabiliti dalla legge.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, n. 300 (Organizzazione del Governo)

Titolo II – AGENZIE –  Articolo 8

Comma 1.  Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Comma 2.  Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Comma 4.  Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;

f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento,

 

LEGGE 11 AGOSTO 2014, n. 125

Art. 17. Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L’Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all’articolo 12 (si tratta del documento triennale di programmazione e di indirizzo) e del coordinamento di cui all’articolo 15 (si tratta del comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all’articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell’azione di cooperazione allo sviluppo.

Art. 18.  Disciplina di bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. All’Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

 

MAECI – DECRETO 22 LUGLIO 2015 , n. 113

Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Art. 2

3. L’Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.

Art. 3

1. Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell’attività dell’Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalità di cui all’articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.

2. La convenzione con il Ministro si conforma all’articolo 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalità di collaborazione tra il MAECI e l’Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall’articolo 11 della legge istitutiva. Detta convenzione è stipulata ogni tre anni e può essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.

Art. 5. Direttore

1. Il direttore rappresenta l’Agenzia, ne dirige e controlla l’attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:

a) propone per l’approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;

b) propone per l’approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il regolamento di contabilità;

c) stipula la convenzione con il Ministro;

d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;

f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia e, nell’ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all’articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all’estero;

h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;

i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l’attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;

l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all’estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;

m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d’incentivazione, di formazione e d’impiego ottimale del personale;

n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;

o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell’articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all’estero e ne determina l’ambito territoriale di competenza;

p) assicura il supporto dell’Agenzia al MAECI nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;

q) svolge le funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.

 

Ogni spinta innovativa e propulsiva – di cui la cooperazione italiana ha un assoluto bisogno – per potere essere duratura deve rientrare in questo perimetro legislativo. La battaglia politica delle Ong fin dal 2012 è stata per una autonomia dell’Agenzia molto più accentuata, sotto la Presidenza del Consiglio o con un Viceministro agli Esteri con maggiori poteri decisionali e di coordinamento. Il Parlamento ha deciso diversamente, pur innovando fortemente rispetto al passato. 

E’ una battaglia che deve continuare, nei tempi giusti e con gli interlocutori giusti, anche su obiettivi più ampi e lungimiranti, coinvolgendo il Parlamento. 

Intanto l’Agenzia e tutti i soggetti della cooperazione internazionale sono chiamati a rendere sempre più efficace la legge del 2014 per realizzare, nella trasparenza, una cooperazione di qualità, per uno sviluppo equo e sostenibile, innovando, aprendo a tutti i soggetti che possono contribuirvi, stabilendo partenariati veri e duraturi, ad interesse e beneficio reciproci, in una visione di giustizia e solidarietà, come la stessa legge ha stabilito con chiarezza.  

Nino Sergi

Nino (Antonio Giuseppe) SERGI. Presidente emerito di Intersos, che ha fondato nel 1992 e di cui è stato segretario generale e presidente. In precedenza, dal 1983 fondatore e direttore dell’Iscos-Cisl, istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo. Nel 1979 direttore del Cesil, centro solidarietà internazionale lavoratori, fondato con le comunità di immigrati a Milano. Operaio e sindacalista. Tra gli anni '60 e '70 formatore in Ciad. Studi di filosofia in Italia e di teologia in Francia.
Onorificenze: Commendatore, Ordine al merito della Repubblica Italiana (27 Dicembre 2022).
(Gli articoli di questo blog esprimono sia posizioni personali che collettive istituzionali i cui testi ho scritto o ho contribuito a scrivere. Possono essere liberamente ripresi)