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ONG
20 Feb 2018

CODICE DEL TERZO SETTORE, D. LGS. 117/2017.  SPECIFICITÀ DELLE ONG E OSC DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

In un recente workshop delle Ong di Link 2007 sul nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)  erano emerse alcune preoccupazioni sul riconoscimento tipico, specifico in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle Ong ed altre organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale nel Codice del terzo Settore. Quello stesso riconoscimento, cioè, che hanno ottenuto fin dalla Legge 38/1979 (art. 37), dalla Legge 49/1987 (art. 28), dal D.Lgs. 460/97 (art. 10 c. 8) e che la Legge 125/2014 (art. 26) ha confermato.

Si tratta del riconoscimento della loro costante crescita nell’azione e nelle modalità tese all’accountability, alla qualità, all’efficacia, alla sostenibilità, al perfezionamento strutturale e organizzativo. E delle comprovate capacità di promozione, di proposta, di rapporti paritetici, di azioni sistemiche con altri soggetti a livello nazionale, europeo e internazionale, tenendo alta la presenza italiana e il messaggio solidale nel mondo più povero e mantenendo viva l’attenzione della pubblica opinione sui temi che sempre di più stavano coinvolgendo le nostre società. Questa tipicità, perfezionatasi nei decenni e riconosciuta anche a livello internazionale, sembrava essersi persa nel nuovo impianto normativo del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Da qui alcune proposte fatte inizialmente circolare per una prima riflessione e valutazione.

Le osservazioni pervenute (in particolare quelle di Ong/Osc, del Direttore del FTS, di esperti, del Capo dell’Ufficio legislativo del Maeci, i cui contributi sono stati tutti preziosi) hanno permesso di approfondire meglio la questione. In particolare, ne è uscito il convincimento che la specificità rimane garantita dalla legge 125/2014 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e dalla specifica autorità di vigilanza ivi indicata (Aics).

Si è quindi proceduto ad una più attenta lettura del D.Lgs. 117/2017, collegandolo a quanto già la Legge 125/2014 stabilisce. Ne è risultato che le preoccupazioni emerse nel workshop sono da ritenersi superate, dato che i presupposti e le prerogative dell’articolo 26 della Legge 125/2014 non sono stati modificati né dalla Legge delega 106/2016 né dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, che li hanno invece pienamente recepiti. Viene cioè confermato il principio che la disciplina speciale (in questo caso la Legge 125/2014) prevale sulla generale di riforma del Terzo Settore.

Di seguito, le valutazioni ed i riferimenti normativi a supporto, elaborati da LINK 2007. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.   Legge 125/2014  e  D. Lgs. 460/1997

Occorre ricordare che, con l’apertura alla pluralità dei soggetti della società civile, la Legge 125/2014 ha voluto comunque mantenere il riconoscimento della specificità delle Ong, in quanto soggetti beneficiari di un decreto di idoneità.

L’articolo 31, comma 4, della legge 125/2014 ha prescritto che:

«All’articolo 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/1997 (Onlus), dopo il numero 11) è aggiunto il seguente: “11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”», riconoscendo la specificità.

L’Agenzia delle Entrate ha in seguito stabilito (Risoluzione n. 22 del 24.2.2015) che le Ong riconosciute idonee dal Maeci al 29 agosto 2014, presentano istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza adeguare gli statuti o atti costitutivi (riconoscendo, in merito, la piena competenza dell’Agenzia/Maeci):

“… … Il dubbio interpretativo manifestato da alcune organizzazioni interessate è se, per effetto delle nuove disposizioni della citata legge n. 125, le ONG, già riconosciute “idonee” al 29 agosto 2014, debbano o meno adeguare gli statuti o atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come ONLUS, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. Al riguardo, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si precisa che le medesime ONG presentano istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 …Si tiene a precisare, da ultimo, che l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS secondo la procedura sopra illustrata è prevista esclusivamente per le ONG riconosciute idonee al 29 agosto 2014.”

2.   Legge 6 giugno 2016, n. 106 (Legge delega), art. 9, comma 1, lettera m)

  1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

… …

m)  revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

3.   D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera n)

  1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

… …

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

L’esplicitazione “ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazionigarantisce il mantenimento e l’applicazione, nel Codice del Terzo Settore, dei presupposti e dei requisiti stabiliti per le organizzazioni non profit della società civile dall’articolo 26 della 125/2014.

4.   D. Lgs. 117/2017, art. 89, comma 9

9. “All’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore»”.

Il comma 9 dell’art. 89 novella una norma della legge 125/2014 (relativa alle Ong riconosciute idonee) senza in nulla abolirla. E ne semplifica l’adempimento (iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo Settore, senza presentazione di istanza).

L’iscrizione nel Registro del Terzo Settore non dovrebbe comportare quindi alcuna obbligatorietà di revisione di atto costitutivo o statuto delle Ong con il riconoscimento di idoneità ai sensi della 49/87 e 125/2014, come d’altronde già avvenuto con l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus. E’ infatti l’AICS l’autorità di vigilanza specifica che definisce i requisiti per tali Ong.

Le riflessioni e valutazioni emerse suggeriscono però che anche le Ong idonee si uniformino per quanto possibile, dati anche i vincoli derivanti dalle relazioni con istituzioni pubbliche europee e internazionali, alla disciplina del Codice del Terzo Settore. Trattandosi spesso di realtà complesse e articolate è bene che tale processo possa realizzarsi nei tempi che ogni Ong riterrà congrui, pur negli adempimenti regolamentari definiti dall’Agenzia e dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

5.   D. Lgs. 117/2017, art. 99, comma 2

2. All’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Il comma 2 dell’art. 26 della legge 125/2014 è quindi così modificato:

  1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;

b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

Mentre le “Ong idonee”, di cui alla lettera a), mantengono tutte le prerogative dell’idoneità, come esplicitato nei paragrafi precedenti, le organizzazioni disciplinate sotto la lettera b) devono essere iscritte nel registro degli Enti del Terzo Settore, come presupposto per potere essere soggetti di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 125/2014.

6.   D. Lgs. 117/2017, art. 41 – Reti associative

Le reti associative delle organizzazioni non profit di cooperazione allo sviluppo saranno regolate secondo quanto stabilito dall’articolo 41 del Codice del Terzo Settore.

DUE ANNOTAZIONI FINALI

Le rappresentanze delle Ong e Osc di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario potrebbero suggerire all’AICS (per l’adozione da parte del Comitato Congiunto ai sensi dell’art. 26, c. 3 della 125/2014) alcuni criteri per l’iscrizione nell’ “Elenco delle organizzazioni e degli altri soggetti non profit” che riprendano disposizioni della nuova disciplina del Terzo Settore ritenute utili.

1. Data la riconosciuta specificità, si potrebbe suggerire l’adozione nella denominazione sociale, a seguito dell’iscrizione nell’Elenco, dell’indicazione di organizzazione di cooperazione e solidarietà internazionale o dell’acronimo Ocsi, al pari di altre categorie particolari di cui al Titolo V del D. Lgs. 117/2017 (“Di particolari categorie di Enti del Terzo Settore”), per cui è prescritta un’analoga indicazioni (ODV, Organizzazioni di volontariato; APS, Associazioni di promozione sociale). Per la Legge 125/2014 l’acronimo Ong riguarda infatti solo una parte delle organizzazioni non profit di cooperazione allo sviluppo. D’altro canto, queste hanno sempre considerato riduttiva la denominazione in forma negativa. L’acronimo Ocsi, organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale (o simile), potrebbe rendere immediatamente identificabili – al pari delle altre categorie particolari del Terzo Settore – tutte le realtà iscritte nell’Elenco AICS (e non potrebbe essere utilizzato da soggetti diversi), analogamente a quanto stabilito per le summenzionate particolari categorie di Enti del Terzo Settore.

2. Un altro punto, relativo alle organizzazioni iscritte nell’Elenco, potrebbe riguardare l’eventuale ammissione come associati, oltre che di persone fisiche, anche di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, così come previsto per le particolari categorie di Enti del terzo Settore di cui al Titolo V del D. Lgs. 117/2017.

Nino Sergi

Nino (Antonio Giuseppe) SERGI. Presidente emerito di Intersos, che ha fondato nel 1992 e di cui è stato segretario generale e presidente. In precedenza, dal 1983 fondatore e direttore dell’Iscos-Cisl, istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo. Nel 1979 direttore del Cesil, centro solidarietà internazionale lavoratori, fondato con le comunità di immigrati a Milano. Operaio e sindacalista. Tra gli anni '60 e '70 formatore in Ciad. Studi di filosofia in Italia e di teologia in Francia.
Onorificenze: Commendatore, Ordine al merito della Repubblica Italiana (27 Dicembre 2022).
(Gli articoli di questo blog esprimono sia posizioni personali che collettive istituzionali i cui testi ho scritto o ho contribuito a scrivere. Possono essere liberamente ripresi)