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ONG
21 Mar 2017

L’UE E LA TUTELA DELLA VITA NELLE CRISI UMANITARIE

Capitolo del volume “La dimensione sociale dell’Europa”, ricerca realizzata da Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e Centro Studi e Ricerche IDOS per il 60° anniversario dei Trattati di Roma (1957-2017).   

L’aiuto umanitario dell’UE risponde all’imperativo di tutelare la vita e alleviare la sofferenza umana nelle situazioni di crisi. La dichiarazione del Consiglio, dei governi degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione europea (Ce), “Consenso europeo sull’aiuto umanitario”, l’ha formalmente proclamato un valore fondamentale e ne ha definito gli obiettivi. “L’aiuto umanitario è espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli e un imperativo morale […] L’obiettivo dell’UE è fornire una risposta di emergenza fondata sui bisogni volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana […] L’aiuto umanitario dell’UE è fornito in risposta agli eventi di origine umana, ivi comprese le emergenze complesse, e alle catastrofi naturali”.[i]

Fin dalla nascita dell’European Community Humanitarian Office (Echo), nel 1992, il rapporto con le Organizzazioni non governative (Ong) è stato centrale; non solo per l’attuazione degli interventi umanitari ma anche per l’approfondimento dei valori, dei principi, delle politiche e delle buone pratiche umanitarie. Il rapporto tra Echo e le Ong è stato infatti pensato fin dagli inizi come relazione tra partner. Lo imponevano sia la giovane età dell’allora ‘Ufficio umanitario della Comunità Europea’ sia le problematiche acute e complesse connesse al soccorso di persone in pericolo, talvolta centinaia di migliaia alla volta. Echo non ha inteso attuare direttamente i programmi di aiuto e assistenza ma ha scelto di finanziare le operazioni servendosi di una rete di partner, dalle Ong alle agenzie internazionali e delle Nazioni Unite, al movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La partnership tra specificità e competenze diverse e la messa in comune di molteplici strumenti di analisi e operativi avrebbe infatti potuto contribuire, come poi è stato, a dare risposte umanitarie sempre più ampie ed efficaci. Echo esercita comunque il controllo e la verifica della sana gestione delle risorse oltre che dell’efficacia, nel rapido raggiungimento delle popolazioni colpite, delle risposte alle necessità reali.

è stato e continua ad essere un partenariato fruttuoso che, insieme al regolare lavoro tra la CE e gli Stati membri sulle strategie, le politiche, le emergenze e la risposta umanitaria[ii], ha contribuito anche alla progressiva definizione del quadro normativo: il Regolamento europeo sull’aiuto umanitario, che ne rappresenta la base giuridica[iii], gli Accordi quadro di partenariato con le Ong e le Organizzazioni internazionali[iv], il Consenso europeo sull’aiuto umanitario, gli articoli innovativi del Trattato di Lisbona[v].

Dal 2004 Echo è una Direzione Generale della CE, ma ha mantenuto lo stesso acronimo. Nel 2010, anche in attuazione del nuovo Trattato, il suo mandato è stato ampliato fino a comprendere la Protezione Civile[vi], formando così una struttura capace di migliore coordinamento e maggiore efficacia nel rispondere alle catastrofi sia all’esterno che all’interno dell’UE. La “Direzione Generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile” continua in ogni caso a fondare gli aiuti sui principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza in applicazione del diritto internazionale umanitario, nonostante alcune recenti spinte contrarie.

C’è infatti chi vorrebbe attenuare alcuni dei fondamentali principi che sono divenuti patrimonio comune in Europa e a livello internazionale, quali l’imperativo di intervenire in ogni caso a soccorso delle vittime, l’imparzialità e la non discriminazione dell’aiuto, l’indipendenza rispetto a condizionamenti politici o di altra natura e quindi la piena autonomia delle scelte umanitarie rispetto a quelle politiche. Svalutare qualcuno di questi principi significherebbe per l’Europa una sconfitta politica, culturale e di civiltà.

Il Trattato di Lisbona ha inoltre introdotto il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario[vii] che consente ai cittadini europei di partecipare all’azione umanitaria. La CE ha avviato un’iniziativa per la creazione, entro il 2020, di oltre 18 000 cittadini europei quali volontari in situazioni umanitarie nel mondo. Tale iniziativa prevede un periodo di formazione prima del loro impiego con organizzazioni umanitarie certificate, secondo quanto stabilito dal Regolamento che nel 2014 ha istituito il Corpo[viii].

Per il periodo 2014-2020 agli aiuti umanitari sono stati assegnati € 6,62 miliardi ma gli impegni annuali sono regolarmente incrementati per far fronte alle nuove necessità umanitarie, mobilitando fondi principalmente dalla riserva per gli aiuti d’urgenza dell’UE, da riassegnazioni da altre linee di bilancio e dal Fondo europeo di sviluppo. Nel solo 2015 l’UE ha fornito più di € 1,5 miliardi in assistenza umanitaria e di protezione civile aiutando quasi 135 milioni di persone vittime di calamità naturali o conflitti in oltre 80 paesi, tra cui Siria, Iraq, Sud Sudan, Corno d’Africa, Sahel, Yemen, paesi colpiti da fenomeni meteorologici estremi causati dal Niño, Nepal, Ucraina. L’UE si può presentare, con fierezza, come il primo donatore al mondo per gli aiuti umanitari.

 

[i] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CElex:42008X0130(01). Consenso europeo sull’aiuto umanitario (G.U. 2008/C 25/01 del 30.1.2008), commi 1 e 8.

[ii] http://ec.europa.eu/echo/partnerships/relations/eu-member-states-cohafa_en

[iii] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:31996R1257&qid=1479643726330. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996.

[iv] Dai primi accordi quadro del 1993 a quelli in vigore dal 2014 con le relative linee guida. Si veda http://dgecho-partners-helpdesk.eu/referenCE_documents/start#fpa_and_annexes

[v] L’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea (Tue) stabilisce i principi per tutte le azioni esterne dell’Unione (l’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), riguarda gli interventi umanitari). L’articolo 214 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) costituisce la base giuridica per gli aiuti umanitari. Prima del trattato di Lisbona, la base giuridica era l’articolo 179 del trattato CE.

[vi] Articolo 196 del Tfue e Regolamento 2016/369 sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0369

[vii] L’articolo 214 del TFUE, paragrafo 5, costituisCE la base giuridica per l’istituzione del corpo volontario europeo di aiuto umanitario.

[viii] Regolamento UE n. 375/2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0375.

Nino Sergi

Nino (Antonio Giuseppe) SERGI. Presidente emerito di Intersos, che ha fondato nel 1992 e di cui è stato segretario generale e presidente. In precedenza, dal 1983 fondatore e direttore dell’Iscos-Cisl, istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo. Nel 1979 direttore del Cesil, centro solidarietà internazionale lavoratori, fondato con le comunità di immigrati a Milano. Operaio e sindacalista. Tra gli anni '60 e '70 formatore in Ciad. Studi di filosofia in Italia e di teologia in Francia.
Onorificenze: Commendatore, Ordine al merito della Repubblica Italiana (27 Dicembre 2022).
(Gli articoli di questo blog esprimono sia posizioni personali che collettive istituzionali i cui testi ho scritto o ho contribuito a scrivere. Possono essere liberamente ripresi)